Corte Suprema di Cassazione – IV Sez. Penale Sentenza n. 16272/2022
L’art. 76 comma 4-ter del DPR n. 115/2002 prevede l’ammissione al patrocinio gratuito alle vittime di atti persecutori: la finalità dell’istituto, in questi casi, è d’incentivare le denunce e far emergere la verità
Chi subisce atti persecutori, quindi la vittima di stalking ha diritto ad essere ammessa al patrocinio gratuito a prescindere dai limiti reddituali. L’art. 76 comma 4 – ter del DPR 115/2002 elenca tutta una serie di reati, tra cui gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., che beneficiano dell’ammissione al patrocinio gratuito a prescindere dall’entità reddituale della vittima. Tale previsione legislativa è stata introdotta con la finalità d’incentivare le denunce e far emergere la verità. Questo quanto chiarito dalla Cassazione della sentenza n. 16272/2022.