Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale – Sentenza n. 25562 del 16.06.2022
Non basta la disoccupazione a giustificare l’assegno divorzile e la conseguente condanna del marito al mancato pagamento dello stesso.
La sentenza di Cassazione n. 25562/2022 sancisce che va assolto il marito dal reato di cui all’art. 570 co. 2 c.p., se la moglie non si è attivata per procurarsi un lavoro. Infatti per questo motivo non si può condannare il marito per aver fatto mancare alla ex moglie i mezzi di sussistenza necessari alla sua sopravvivenza.
Condotta che sarebbe stata punita dall’art. 570 c.p. nel caso in cui non si prova l’effettivo stato di bisogno della persona offesa.